(1) In caso di estinzione definitiva della concessione, l'esercente dell'impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. Se l'interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede d'ufficio, a spese dell'esercente. 19)