(1) La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche. 8) 9)
(2) Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.
(3) Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, può chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali. 10)