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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 13 (Revoca della concessione)

(1)  L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse. 18)

(2)  Al/Alla titolare della concessione spetta un'indennità determinata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari secondo criteri fissati con regolamento di esecuzione, dedotti gli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.

(3)  Il provvedimento dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia mobilità, con il quale sono individuati i beni da indennizzare ed è determinata l'indennità, previa verifica dell'avvenuto deposito della stessa in favore del/della titolare della concessione uscente da parte di colui/colei in favore del/della quale è pronunciata la revoca, costituisce titolo per la consegna dei beni e per l'intavolazione del diritto di proprietà degli immobili in favore del nuovo/della nuova titolare della concessione.

(4)  Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3, il/la titolare della concessione uscente e le altre persone interessate al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla determinazione dell'indennità presso l'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale. Su richiesta, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennità non contestata.

(5)  Il/La titolare della concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria può chiedere la revoca di una concessione relativa a una linea funiviaria. In tal caso l'amministrazione provinciale non è obbligata a rilevare i beni del/della titolare della concessione uscente.

18)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 10, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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