(1) Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.
(2) Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.
(3) Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali: