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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 19 (Sistema di linee)  

(1)  Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee.

(2)  Per sistema di linee s'intende l'insieme funzionale di due o più linee collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità.

(3)  Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento, il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.

(4)  La mancata realizzazione dell'impianto a fune nel termine stabilito comporta la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel sistema, ma non ancora realizzate.

(5)  Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all'atto della domanda di riconoscimento del sistema di linee e l'altra metà all'atto della domanda di concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

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