(1) Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.
(2) Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio. 24)