(1) I lavori, acquisti e servizi espletati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco sono eseguiti di norma in economia tramite il comandante o altro delegato, nei limiti del programma degli investimenti e dei mezzi finanziari autorizzati dall'Agenzia o dalla Giunta provinciale. 107)
(2) Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato funge da consegnatario responsabile e tiene appositi inventari dei beni mobili acquistati dal Corpo permanente dei vigili del fuoco con i fondi gestiti dall'Agenzia. I beni assegnati o acquistati con fondi del bilancio provinciale vengono pure iscritti nell'inventario del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Copia degli inventari e degli aggiornamenti è depositata presso la segreteria dell'Agenzia e presso l'Ufficio patrimonio della Provincia. 108)
(3) Il consegnatario può nominare subconsegnatari a cui affidare beni del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(4) La gestione dei lavori e degli acquisti in economia e la gestione dell'inventario saranno disciplinati con regolamento in materia di contabilità e organizzazione di cui all'articolo 22.