(1) Al servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale esercita le funzioni amministrative, tecniche e di gestione del personale di competenza dei direttori di ripartizione secondo la vigente normativa provinciale, ad esclusione delle competenze espressamente assegnate ad altri organi. Esso svolge inoltre le competenze attribuitegli dalla presente legge in materia di servizio antincendi e protezione civile. 101)
(2) Il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sostituisce il comandante in caso di sua assenza o impedimento e svolge i compiti ad esso delegati dal comandante.