(1) Il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco è disciplinato ai sensi dell'ordinamento del personale della Provincia.
(2) Il personale del Corpo è inquadrato nel "ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia". Fino a quando non sarà diversamente disciplinato dalla normativa provinciale, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco cessa dal servizio con gli stessi limiti di età previsti per i relativi corrispondenti o analoghi livelli ricoperti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(3) Nell'ambito dei posti assegnati appositamente il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco non più idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita può essere, su richiesta e previo parere del comandante del Corpo, trattenuto in servizio presso il Corpo medesimo per svolgere altri compiti funzionali al servizio del Corpo.
(4) Il personale di cui al comma 3 trattenuto in servizio è inquadrato, se necessario anche in sopranumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacità, conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito nella qualifica funzionale di provenienza. Il personale medesimo continua a percepire l'indennità di servizio antincendi a titolo di assegno ad personam. Cessa comunque la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennità connessi con i particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.
(5) Nei confronti del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, sono considerati utili, agli effetti della corresponsione dell'indennità di buona uscita prevista dalla legislazione provinciale, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Regione e i periodi riconosciuti validi a tal fine dalla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, dedotto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso dall'amministrazione regionale.
(6) Ai sensi della vigente normativa statale il personale appartenente al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia svolge compiti di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria ed è dotato di apposita tessera di riconoscimento.
(7) Inoltre il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nelle materie di competenza della Provincia, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo diverse regolamentazioni provinciali.
(8) Il personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
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