(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
(2) Per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e le relative variazioni nonché per la predisposizione del rendiconto generale dell'esercizio 2002 continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
(3) Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è au-torizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. 136)