(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima, salvo quanto disposto dal comma 2.
(2) Le disposizioni riguardanti la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, del piano annuale di gestione nonché del conto consuntivo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
(2/bis) Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere dal primo esercizio di operatività nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 128)
(3) Per i vantaggi economici già concessi si applicano le disposizioni riguardanti i termini per le procedure di spesa in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge. 129)
(4) A seguito della soppressione del funzionario delegato per la Ripartizione provinciale Foreste e per i Bacini montani, e del conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri strumentali, i residui accertati saranno attribuiti alle strutture provinciali competenti per la successiva liquidazione a favore degli enti strumentali individuati. 130)
(5) Fino all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 63/quater, comma 4, della presente legge e dall’articolo 1, comma 6, lettera i), della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550. 131)