(1) Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.137)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.