(1) Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. 7)
(2) Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
(3) La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità: