(1) I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini e i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.
(2) I criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.
(3) I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.
(4) I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al fine di completare l’opera o l’investimento.
(5) Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
(6) Fino all’adeguamento dei suddetti criteri alle disposizioni della presente legge, ai provvedimenti di concessione dei vantaggi economici si applicano tali disposizioni. 11)