(1) Senza aggregazione di appezzamento equivalente non può essere data l'autorizzazione al distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali connessi con la proprietà di esso, salvo che non sussistano gravi ragioni di natura economico-sociale o di interesse agricolo e il distacco non comporti una notevole diminuzione del reddito complessivo del maso chiuso.
(2) Se la proprietà di un maso chiuso da parte di una famiglia diretto-coltivatrice può essere mantenuta solo mediante il distacco di appezzamenti di terreno, si può autorizzare il distacco, anche se ciò comporta una notevole diminuzione del reddito complessivo, purché rimanga garantito il reddito medio annuo di cui all'articolo 2.
(3) Contestualmente all'atto di autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno deve essere disposta l'aggregazione degli stessi ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati si può prescindere da tale aggregazione. L'aggregazione costituisce un'iscrizione ai sensi dell'articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.11)