(1) L’autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, precedentemente non connessi con lo stesso e ritenuti idonei, va rilasciata fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2. 12)
(2) L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purché il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 2 non venga superato.