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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 4 (Modificazioni della consistenza di un maso chiuso)     delibera sentenza

(1)  Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla Giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa è pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie e per la stipulazione di un contratto d'affitto o di locazione con durata superiore ai 15 anni. 7) 

(1-bis)  Non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi del comma 1, qualora ciò pregiudichi la conduzione del maso o qualora non siano più disponibili edifici a sufficienza per la normale gestione del maso chiuso. 8)

(1-ter)  Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il distacco di annessi rustici possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto al comma 1-bis quale espressione del principio dell’indivisibilità del maso chiuso. 9)

(2) Nel procedimento giudiziario di accertamento dell’avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente. Non sono ammessi i mezzi di prova della confessione e del giuramento decisorio.  10)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006 - Geschlossener Hof - Wohngebäude - Abtrennung ohne Angliederung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004 - Maso chiuso - delibera commissione locale - esecutività dopo 30 giorni - reclamo alla Commissione provinciale - interruzione del termine
7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 33 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
8)
L'art. 4, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
9)
L‘art. 4, comma 1-ter, è stato inserito dall‘art. 12, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
10)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
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