(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e alimentati a energie rinnovabili, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti. Gli impianti incentivati devono contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti maggiormente problematici rispetto ai valori limite e ai valori obiettivo fissati dalla normativa vigente nonché dal piano della qualità dell’aria e dai programmi di cui all’articolo 9. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, che devono essere in linea con gli obiettivi di tutela del clima.
(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti che hanno ottenuto accesso agli incentivi statali di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, e successive modifiche. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dallo Stato fino alla misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (2022/C 80/01). 12)