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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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PARTE I
Impianti ed attività con emissioni ridotte

Tali impianti s’intendono autorizzati in via generale in base alle prescrizioni emanate in sede d’ approvazione di progetto, a condizione che il gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio inoltri comunicazione d’inizio attivitá su apposito modello predisposto dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

  • ▪  Saldatura o taglio al plasma di oggetti e superfici metalliche con l’ausilio di macchinari o con almeno tre postazioni di saldatura manuale.
    • -  Valore limite emissione polveri: 10 mg/N 38)
  • ▪  Falegnamerie, segherie ed altre attività dedite alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi ed altri prodotti a base di legno con impianti di aspirazione di portata non superiore a 10.000 m³/h.
    • -  Valore limite emissione polveri: 3 mg/N 39)
  • ▪  Motori fissi a combustione interna alimentati con gas di sintesi di legna con una potenza termica nominale inferiore/uguale a 0,3 MW e i relativi impianti di gassificazione del legno. 40)

PARTE II
Impianti ed attività con emissioni diffuse

Tali impianti si intendono autorizzati in via generale in base alle prescrizioni emanate in sede di approvazione di progetto.

  • ▪  Impianti di ventilazione a servizio di autorimesse con una capienza superiore a 300 posti, limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli.
  • ▪  Impianti di ventilazione a servizio di tunnel stradali limitatamente al loro esercizio ordinario di espulsione dei fumi generati dai motori degli autoveicoli
  • ▪  Nuove infrastrutture stradali di lunghezza superiore a 2 chilometri e con capacità prevista superiore a 3 milioni di veicoli/anno.
  • ▪  Impianti fissi di frantumazione di materiali inerti ed altri impianti fissi adibiti alla lavorazione di materiali polverulenti.

 

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.
38)
Il primo punto dell'allegato B, parte I, è stato così modificato dalla delibera della Giunta provinciale 12 marzo 2019, n. 141.
39)
Il punto 2 dell'allegato B, parte I, è stato così modificato dalla delibera della Giunta provinciale 12 marzo 2019, n. 141.
40)
Il terzo capoverso della parte I dell'allegato B è stato aggiunto dalla delibera della Giunta provinciale 16 aprile 2012, n. 580; vale per gli impianti per i quali la domanda di concessione edilizia viene presentata dopo la pubblicazione della deliberazione.
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