(1) Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia così prodotta.
(2) Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
(3) Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C.
(4) L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi.
(5) L'allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi". I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l'autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4.
(6) Le tariffe massime da applicarsi per l'attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.]9)