(1) Ai minori di 18 anni è vietato l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.
(2) È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all’interno delle stesse.
(3) I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.28)