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g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 11)
Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, n. 4.

Art. 11 (Personale addetto alla vigilanza)   

(1)  Il personale di vigilanza ed ispezione dell'unità sanitaria locale svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia amministrativa sanitaria a tutela della salute pubblica ed opera alle dipendenze funzionali del medico responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

(2)  Nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, il personale di vigilanza e di ispezione svolge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

(3)  Le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono svolte altresì dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di ispezione, inerenti all'igiene, alla sanità pubblica e alla polizia veterinaria, per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

(4)  Al personale di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata dall'unità sanitaria locale di appartenenza una tessera personale di riconoscimento nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni. La tessera ha validità quinquennale, salva una minore durata in relazione alla scadenza del rapporto di impiego o di servizio.

(5)  Il Presidente della giunta provinciale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle unità sanitarie locali, richiede al Commissario del Governo l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto alle funzioni di vigilanza e di ispezione sanitaria.

(6)  Con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria agli operatori tecnici addetti a compiti di accalappiamento cani.

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