(1) Le unità sanitarie locali adempiono alle funzioni di contenuto igienistico-sanitario tramite il servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
(2) Il servizio è diretto da un medico in posizione funzionale apicale nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. In mancanza di candidati in possesso del suddetto requisito, l'unità sanitaria locale può, a titolo provvisorio, assegnare le funzioni di responsabile ad altro medico che sia possibilmente in possesso della specializzazione in igiene.
(3) In caso di immediato pericolo per la salute pubblica, il responsabile del servizio, o il medico igienista del distretto, dispongono gli interventi cuatelari provvisori e propongono al sindaco o al Presidente della giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. I provvedimenti cautelari decadono qualora non siano convalidati dal sindaco o dal Presidente della giunta provinciale, entro le successive 72 ore.
(4) Per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, le unità sanitarie locali assicurano un servizio di reperibilità tramite il personale di vigilanza e di ispezione.
(5) Il servizio di reperibilità può avvalersi dell'opera di medici convenzionati, oltre che dei medici del ruolo sanitario provinciale.
(6) Con riferimento all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 e dall'articolo 10, i compiti che il vigente regolamento di polizia mortuaria assegna al coordinatore dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale sono esercitati dal responsabile del servizio per l'igiene e sanità pubblica della medesima unità sanitaria locale, che può avvalersi del personale medico, nonché di vigilanza e di ispezione, operante alle sue dipendenze funzionali.
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