(1) Le disposizioni della presente legge si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali. 2)
(3) Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all'articolo 32/bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.3)
(4) Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti.68)
(5) Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 20 anni. 4)