(1) L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della fauna selvatica ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d'ingresso, nonché il contributo annuale da versare all'Associazione dai non-soci, il controllo si estende al merito.
(2) 88)
(3) L'Associazione invia con lettera raccomandata all'ufficio provinciale competente in materia di caccia il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.
(4) Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23.89)
(5) I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta. 90)