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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 23 (Gestione delle riserve di diritto)    delibera sentenza

(1)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all'associazione dei cacciatori - in seguito detta Associazione - più rappresentativa nell'ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L'Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% dei cacciatori residenti in provincia e che contribuiscano alle spese di gestione in relazione al numero degli iscritti.

(2)  Presupposto per l'affidamento della gestione delle riserve di diritto, nonché per la collaborazione nella gestione stessa, è che le associazioni istituite per atto pubblico siano state riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale associazioni venatorie a livello provinciale.

(3)  L'affidamento della gestione delle riserve di diritto può essere revocato per negligenza nella gestione da parte dell'Associazione o per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di caccia. La revoca è disposta con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

(4)  Per l’esercizio dei compiti e delle funzioni delegate all’Associazione possono essere stipulate convenzioni e possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute. Su richiesta dell'associazione interessata, il 50 per cento del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto. I relativi criteri vengono stabiliti dalla Giunta provinciale. 86) 

(5)  L'espletamento delle attribuzioni conferite all'Associazione ai sensi del comma 1 rappresenta un'attività di interesse pubblico. Gli organi centrali e periferici dell'Associazione sono obbligati ad esibire, su richiesta degli organi venatori di cui al titolo VI, tutti i documenti inerenti la gestione delle riserve di caccia di diritto e quelli relativi ai cacciatori titolari di un permesso di caccia.87) 

(6)  Le direttive per la gestione delle riserve di diritto vengono determinate con regolamento di esecuzione.

massimeDelibera 26 marzo 2012, n. 428 - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche (modificata con delibera n. 1325 del 28.11.2017)
massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
86)
L'art. 23, comma 4, è stato  prima integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
87)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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