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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 25 (Permessi di caccia)

(1)  L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:

  1. permesso annuale:
  2. permesso d'ospite;
  3. permesso giornaliero e settimanale.

(2)  Hanno diritto al permesso annuale o d’ospite le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, e che sono residenti nel territorio della relativa riserva di diritto o sono proprietari di una minima unità colturale sita nella riserva di caccia, oppure di una superficie boschiva o alpestre di almeno 50 ettari. I criteri e modalità per la definizione di queste aree di proprietà, la durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale o di ospite, nonché il rilascio e la revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 91)

(3)  Per l'esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(4)  I permessi di caccia non sono trasferibili.

(5)  La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite.92) 

91)
L'art. 25, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
92)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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