(1) Le disposizioni del Capo II del presente regolamento si applicano, se compatibili con lo stato giuridico e la rispettiva organizzazione interna, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, alla loro Unione provinciale e alle Unioni distrettuali, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. A tale scopo il consiglio di amministrazione è sostituito dal direttivo del corpo, rispettivamente dal direttivo distrettuale, rispettivamente dal direttivo provinciale; il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal comandante del corpo, dal presidente distrettuale rispettivamente dal presidente dell'unione provinciale.
(2) Gli organismi di cui al comma 1, che hanno l'obbligo di tenere la contabilità ordinaria, osservano i principi contenuti nel codice civile e nella legislazione fiscale.