(1) La gestione del bilancio è esercitata dal comandante rispettivamente dal presidente o suo delegato e deve mantenersi entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
(2) L'autorizzazione delle spese in conto capitale ed il relativo finanziamento sono deliberati dall'organo collegiale competente per la gestione amministrativa.
(3) Il cassiere provvede all'incasso delle entrate e all'esecuzione dei pagamenti, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché alle relative registrazioni contabili. Quale contabile di diritto è responsabile della gestione di cassa e risponde personalmente dell'esattezza dei pagamenti.