(1) Il conto consuntivo della gestione è predisposto secondo il modello proposto dall'Unione provinciale e approvato dalla Giunta provinciale. Il conto consuntivo è corredato della relazione dei revisori dei conti. 3)
(2) Gli organismi di cui all'articolo 19 possono mantenere tra i residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario stanziamenti di spesa finanziati con proventi di attività proprie e destinati a specifici investimenti o attività straordinarie da realizzare negli anni successivi.
(3) Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo dei corpi dei vigili del fuoco volontari è deliberato dall'assemblea generale. Il conto consuntivo dell'Unione provinciale e quello delle unioni distrettuali è deliberato dall'organo che è competente per l'approvazione del bilancio di previsione.4)
(4) Il conto consuntivo dei corpi dei vigili del fuoco volontari deve essere trasmesso immediatamente al comune per l'approvazione da parte del consiglio comunale.