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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 7 (Piano di coltivazione)

(1) Per ogni tratto di gestione l'acquicoltore predispone un piano di coltivazione attenendosi ai criteri contenuti nella legge e nel presente regolamento, nonché utilizzando i moduli a tal fine predisposti dall'ufficio.

(2) Il modulo di cui al comma 1 deve contenere il programma di gestione per l'anno di riferimento, nonché il consuntivo della gestione svolta nell'anno precedente.

(3) Nel programma di cui al comma 2 devono essere indicati l'attività di acquacoltura e le eventuali semine, il numero dei permessi di pesca annuali e giornalieri che si intendono rilasciare e le eventuali limitazioni relative alla pescagione giornaliera e annuale, nonché agli attrezzi ed alle esche utilizzabili.

(4) Il consuntivo comprende un riepilogo sull'attività svolta nell'anno precedente ed in particolare l'indicazione del quantitativo di semina, del numero di uscite di pesca effettuate, delle gare svolte ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 e del numero dei pesci catturati. 7)

(5) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per uscita di pesca si intende una giornata di pesca per persona.

(6) Il piano di coltivazione ha la durata di un anno e deve essere presentato all'ufficio entro il 20 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Tuttavia, gli acquicoltori nominati o divenuti tali a qualsiasi titolo nel corso dell'anno possono presentare il piano di coltivazione all'ufficio entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione del titolo stesso.

(7) Entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento l'ufficio approva o respinge il piano di coltivazione. In caso di reiezione devono essere indicati i relativi motivi e l'acquicoltore può ripresentare entro i 20 giorni successivi al ricevimento del relativo provvedimento di diniego un piano di coltivazione conforme alle indicazioni contenute nello stesso provvedimento. Qualora il piano di coltivazione venga nuovamente rigettato, l'acquicoltore può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

7)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.
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