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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 9 (Semine)

(1) L'acquicoltore deve dare avviso di ogni semina almeno tre giorni prima al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio, indicando il relativo tratto d'acqua, nonché la data, l'ora e la località dell'intervento.

(2) La semina può essere eseguita solo se un veterinario ufficiale attesti con un'apposita certificazione il perfetto stato sanitario dei pesci da semina e l'osservanza della normativa comunitaria vigente. Ai fini dell'accertamento dello stato di salute l'ufficio è autorizzato a prelevare pesci da semina e farli analizzare da un laboratorio specializzato riconosciuto.

(3) Ogni semina viene eseguita in presenza di una guardia giurata in possesso dell'abilitazione alla pesca ed addetta alla vigilanza ittica del tratto d'acqua interessato o di un dipendente dell'ufficio.

(4) La guardia giurata o il dipendente dell'ufficio presenti alla semina redigono apposito verbale utilizzando a tal fine il modulo predisposto dall'ufficio. Entro 10 giorni successivi alla semina l'originale del verbale deve essere consegnato assieme alla certificazione sanitaria di cui al comma 2, al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente, nonché una copia del protocollo allo acquicoltore.

(5) È vietata l'immissione nelle acque di pesci ammalati o che si sospetta siano malati. La semina straordinaria di salmonidi per manifestazioni agonistiche è consentita solamente per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 3. 8)

(6) In deroga da quanto previsto dal comma 5 ed esclusivamente per tratti di gestione non gravati da diritti di mensa o da diritti di pesca da esercitare in comunione, l'ufficio, una volta all'anno, può autorizzare una semina straordinaria di pesci per manifestazioni agonistiche.

8)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.
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