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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 4 (Strumenti speciali per l'acquicoltura)

(1) Gli acquicoltori e le guardie giurate in possesso dell'abilitazione alla pesca possono usare nelle acque di loro competenza storditori elettrici, reti ed altri strumenti speciali proibiti per la pesca. L'ufficio può usare tali strumenti per effettuare controlli, stime di consistenza od interventi di conservazione a favore dei pesci e gamberi in tutte le acque pubbliche previa comunicazione all'acquicoltore.

(2) Gli storditori elettrici di cui al comma 1 devono corrispondere all'attuale standard tecnico ed alle norme di sicurezza ed essere impiegati in modo tale da garantire la conservazione del patrimonio ittico e dei gamberi.

(3) L'uso degli strumenti di cui al comma 1 deve essere comunicato al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o all'ufficio almeno sette giorni prima. In caso di necessità ed esclusivamente al fine di salvare il patrimonio ittico e dei gamberi si può prescindere da tale comunicazione, ma l'impiego degli strumenti deve essere comunicato all'ufficio non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

(4) Il prelievo di pesci è consentito solo per il loro trasferimento in altre acque da pesca, per l'asportazione di quelli ammalati e per scopi di fecondazione artificiale, nonché per motivi scientifici e didattici, compresa l'esposizione durante l'esame di pesca. Ove possibile gli esemplari prelevati vanno rimessi in acque da pesca a loro adatte. 6)

(5) Per il recupero dei pesci ai fini della fecondazione artificiale durante il periodo di divieto è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio; le fattrici ed i riproduttori prelevati a tale scopo devono essere reimmessi in perfetto stato nell'acqua d'origine, salvo che l'autorizzazione stessa non disponga diversamente.

(6) Di ogni intervento eseguito con gli strumenti di cui al comma 1 deve essere redatto apposito verbale da trasmettere al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente entro i sette giorni successivi alla sua conclusione.

6)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.
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