(1) L'acquicoltore deve attenersi al piano di coltivazione approvato ed alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio a tutela della fauna ittica e delle acque da pesca confinanti.
(2) Per qualsiasi modifica al piano di coltivazione approvato ai sensi dell'articolo 7, l'acquicoltore deve presentare apposita domanda all'ufficio.
(3) Qualora più persone fisiche o giuridiche siano contitolari di un diritto di pesca, deve essere nominato un unico acquicoltore. Se la nomina non avviene, l'ufficio, su richiesta anche di un solo contitolare, che abbia almeno una quota del 50 per cento, e sentiti gli aventi diritto, può predisporre un piano di coltivazione vincolante per tutti gli interessati.