Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) In via straordinaria possono accedere ai corsi in qualità di uditori coloro che per motivi professionali, operando nel settore socio sanitario e con titolo di studio universitario, sono interessati alle tematiche dei corsi. La loro frequenza è limitata al 1° biennio e non deve comunque assumere carattere continuativo e deve essere circoscritta a specifiche aree.
(2) L'ammissione in qualità di uditore è autorizzata dalla commissione di cui all'articolo 2, previa valutazione dell'attinenza delle discipline del corso con la professione dell'aspirante uditore e la durata della partecipazione, al termine della quale la commissione rilascia il relativo attestato di frequenza.