Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Presso la Scuola provinciale superiore di sanità sono istituiti i corsi di specializzazione in psicoterapia aventi lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale mirata all'esercizio dell'attività terapeutica secondo un indirizzo scientifico culturale riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale.
(2) Per l'attivazione di tali corsi la Giunta provinciale, previo parere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano, nonché del comitato provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 e successive modifiche, può stipulare convenzioni con istituti nazionali o esteri, anche universitari, particolarmente idonei. La convenzione disciplina anche le modalità di finanziamento.