Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) In sede di prima applicazione del presente regolamento è istituita una commissione con il compito di valutare il corso quadriennale di formazione alla terapia sistemica istituito in base alla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto altoatesino per la Ricerca e la Terapia sistemica approvata con deliberazione della Giunta provincia 26 giugno 1995, n. 3252.
(2) La valutazione concerne il rispetto della convenzione, la corrispondenza della formazione impartita ai requisiti minimi di cui alla normativa statale, nonché la disamina della documentazione dei singoli allievi.
(3) Conformemente alla decisione della commissione è rilasciato il diploma di specializzazione in psicoterapia, il quale legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
(4) La commissione viene nominata dal direttore di ripartizione ed è composta da un numero dispari (non meno di 3 e non più di 5) di membri esperti della materia. 3)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 ottobre 1999, n. 57.