Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) I corsi di specializzazione in psicoterapia hanno durata almeno quadriennale.
(2) Le ore di insegnamento, non inferiori a 500 annuali, sono suddivise in:
(3) L'allievo deve inoltre seguire un percorso di training personale le cui modalità e tempi sono stabiliti dal consiglio dei corsi coerentemente al particolare indirizzo terapeutico prescelto.