In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 21 Altre disposizioni

21.1. Disposizioni tecniche

Per le attività esistenti vanno, inoltre, rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato, con le seguenti eccezioni:

Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 6 m² possono essere privi di ventilazione purché costituiscano compartimento antincendio a sé stante con caratteristiche almeno REI 60 e siano sorvegliati da impianti automatici di rivelazione d'incendio.

Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 50 m² possono essere ubicati anche nei piani riservati alle camere per ospiti, purché rispettino i requisiti strutturali ed impiantistici di cui al punto 8.1.2.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.59)

21.2. Disposizioni transitorie

Le aziende ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

  1. entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
  2. entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11, e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il termine previsto dalla normativa statale, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto. 60)

21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa statale: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 61)

21.4. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura. 62)

 

Allegato 63)

 

59)
L'art. 21, comma 1, dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56.
60)
L'art. 21, comma 2, dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 maggio 1999, n. 26, dall'art. 1 del D.P.P. 21 febbraio 2002, n. 5, dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56, dall'art. 1 del D.P.P. 17 settembre 2004, n. 31, dall'art. 1 del D.P.P. 13 ottobre 2006, n.  55, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2008, n. 73, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 giugno 2009, n. 31, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 ottobre 2009, n. 46, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2011, n. 12, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 11, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 febbraio 2014, n. 4, e così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 aprile 2015, n. 10, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2016, n. 17, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2020, n. 48.
61)
L'art. 21, comma 21.3, dell'Allegato A, Titolo II Parte seconda, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 5 giugno 2023, n. 13.
62)
L'art. 21, comma 21.4, dell'Allegato A, Titolo II Parte seconda, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 11.
63)
Questo allegato é previsto dal D.P.P. 11 aprile 2011, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
ActionActionGeneralità
ActionActionIdoneità dei locali 
ActionActionEsercizi di somministrazione
ActionActionEsercizi ricettivi
ActionActionLicenze temporanee - salsicce al banco
ActionActionStabilimenti balneari
ActionActionEsercizi di autorimesse
ActionActionAccampamenti e colonie per la gioventù
ActionActionQualificazione professionale
ActionActionCommissione comunale per gli esercizi pubblici
ActionActionSubingresso
ActionActionDisposizioni procedurali
ActionActionDisposizioni transitorie
ActionActionRegola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
ActionActionGeneralità
ActionActionDisposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto
ActionActionParte prima - Attività di nuova costruzione
ActionActionArt. 5 Ubicazione  
ActionActionArt. 6 Caratteristiche costruttive
ActionActionArt. 7 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
ActionActionArt. 8 Aree ed impianti a rischio specifico
ActionActionArt. 9 Impianti elettrici
ActionActionArt. 10 Sistemi di allarme
ActionActionArt. 11 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
ActionActionArt. 12 Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi
ActionActionArt. 13 Segnaletica di sicurezza
ActionActionArt. 14 Gestione della sicurezza
ActionActionArt. 15 Addestramento del personale
ActionActionArt. 16 Registro dei controlli
ActionActionArt. 17 Istruzioni di sicurezza
ActionActionParte seconda - Attività esistenti
ActionActionArt. 18 Ubicazione
ActionActionArt. 19 Caratteristiche costruttive
ActionActionArt. 20 Misure per l'evacuazione in caso in incendio
ActionActionArt. 21 Altre disposizioni
ActionActionDisposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto
ActionActionRifugi alpini
ActionActionAttività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con coplenza tra 26 e 50 posti letto
ActionActionALLEGATO C
ActionActionALLEGATO D
ActionAction(Articolo 12, comma 1, del )Criteri per la classificazione degli esercizi alberghieri
ActionActionAllegato F
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 11
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 novembre 2018, n. 34
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2019, n. 12
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 3
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2021, n. 21
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2023, n. 13
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico