21.1. Disposizioni tecniche
Per le attività esistenti vanno, inoltre, rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato, con le seguenti eccezioni:
Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 6 m² possono essere privi di ventilazione purché costituiscano compartimento antincendio a sé stante con caratteristiche almeno REI 60 e siano sorvegliati da impianti automatici di rivelazione d'incendio.
Locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 50 m² possono essere ubicati anche nei piani riservati alle camere per ospiti, purché rispettino i requisiti strutturali ed impiantistici di cui al punto 8.1.2.
È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.59)
21.2. Disposizioni transitorie
Le aziende ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:
- entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
- entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11, e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il termine previsto dalla normativa statale, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto. 60)
21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione incendi, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, nel numero previsto dalla normativa statale: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 61)
21.4. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura. 62)
Allegato 63)