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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 19 Caratteristiche costruttive

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

  1. Altezza antincendio dell'edificio R/REI
  2. fino a 12 m 30 oppure 15 in presenza di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività e dispositivi di autochiusura sulle porte delle stanze
  3. superiore a 12 m fino a 54 m 60
  4. oltre 54 m 90
  5. per la copertura 30

19.2. Reazione al fuoco dei materiali edili

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con le seguenti eccezioni:

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività ad eccezione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE 15.

In alternativa a quanto sopra, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di rivestimenti lignei non trattati posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m², di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività ad eccezione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE 15, e purché eventuali intercapedini siano prive di possibili sorgenti di accensione (ad esempio cavi elettrici); se le intercapedini hanno spessori molto ampi (oltre 50 cm) devono essere protette da rivelatori di fumo.

19.3. Compartimentazioni

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

In presenza di impianto di spegnimento automatico la superficie massima del compartimento è di 8.000 m².

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4. Piani interrati

Per quanto riguarda i piani interrati è richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5. Corridoi

Per corridoi è richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/ m2. È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15 quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

19.6. Scale

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo. Sono ammesse scale esistenti in legno purché almeno di tipo protetto, rivestite inferiormente con pannelli resistenti al fuoco e prive di ogni altro materiale combustibile.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In alternativa al disimpegno è consentita una sola porta tagliafuoco con resistenza al fuoco conforme al punto 19.1.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7. Ascensori e montacarichi

Per ascensori e montacarichi deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.57)

57)
L'art. 19 dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56.
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