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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 17 Istruzioni di sicurezza

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

  1. delle scale e delle vie di evacuazione;
  2. dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
  3. dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
  4. del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
  5. del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
  6. degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
  7. degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in tedesco ed italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

  1. impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
  2. tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività. 55)
55)
L'Allegato A, Titolo II, Parte prima, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37.
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