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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 20 Misure per l'evacuazione in caso in incendio

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con le nuove caratteristiche delle vie di fuga, lo stesso dovrà essere rispondente alle presenti disposizioni anzichè a quelle della Parte prima - Attività di nuova costruzione.

20.1. Affollamento - capacità di deflusso

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2. Larghezza delle vie di uscita

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m e lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di un'eventuale corsia di camminamento centrale in classe 1. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3. Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo della struttura ricettiva

20.4.1. Edifici serviti da due o più scale

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e dal punto più lontano dei locali comuni, non può essere superiore a:

  1. 40 m: per raggiungere una uscita su un luogo sicuro o su una scala di sicurezza esterna;
  2. 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora:

  1. i materiali installati a parete e soffitto lungo le vie di esodo siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;
  2. sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 30 metri a condizione che

  1. tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
  2. le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
  3. sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2. Edifici serviti da una sola scala

Limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, è ammesso disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici fino a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

  1. tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
  2. il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;
  3. la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici fino a quattro piani fuori terra purché, in aggiunta a quanto sopra, il sistema di vie di fuga sia completamente privo di materiali combustibili e le camere siano dotate di porte tagliafuoco RE 15.

Resta fermo che, per gli edifici serviti da scale non protette, la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.4.3 Atrio d'ingresso

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio d'ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

  1. i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto stabilito al punto 6.2, lettera a), ossia negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili). In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita esclusivamente l'installazione di macchine per caffè di tipo elettrico;
  2. nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva del tratto interessante anche l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito dall'ultimo capoverso del punto 20.4.2;
  3. nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco avvenga nell'atrio d'ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno non deve essere superiore a 15 m e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte tagliafuoco RE 30 oppure, in alternativa a tali misure, le aree dell'atrio e tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione d'incendio e la scala deve essere protetta con porta tagliafuoco in corrispondenza dello sbarco sull'atrio. La lunghezza del percorso può essere aumentata fino a un massimo di 25 m purché tutti i requisiti sopraddetti siano rispettati e tutti i materiali installati nell'atrio siano di classe 0.

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

  1. le comunicazioni con i vani scala, con i piani cantinati e con i locali destinati allo svolgimento di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
  2. l'edificio abbia un'altezza antincendi non superiore a 24 m;
  3. le scale siano dotate di un impianto di illuminazione di sicurezza;
  4. l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
  5. l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti antincendio le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
  6. il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;
  7. la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre si dovrà osservare quanto segue:

Ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non deve superare i 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m.

Ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva va distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non deve superare i 15 m.58)

58)
L'art. 20 dell'Allegato A, Titolo II, Parte seconda, è stato inserito dall'art. 4 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 37 e successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 4 dicembre 2003, n. 56.
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