Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Con il presente provvedimento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici, rivolta al conseguimento della qualifica di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale.
(2) Nei corsi delle scuole per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali vengono insegnate attività e metodi specifici per sviluppare, migliorare, ristabilire o compensare importanti funzioni, in pazienti nell'ambito dei diversi campi della medicina, come per esempio neurologia, psichiatria, pediatria, ortopedia, traumatologia, geriatria, sulla base di trattamenti prescritti dal medico.