Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) Ai sensi dei punti 8 e 9.2 dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983-1985"), e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione riguardante quelle professioni per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e quindi anche quella di terapista della riabilitazione - terapista occupazionale, rientra direttamente nella competenza della Provincia.
(2) L'istituzione di scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali è subordinata al parere espresso dal Comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari, di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.