Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) La direzione scientifica della scuola è affidata ad un medico specialista in neurologia, psichiatria o riabilitazione. Egli sovrintende e coordina tutte le attività didattiche.
(2) Al direttore viene affiancato un terapista della riabilitazione - terapista occupazionale, quale assistente alla didattica, il quale - fermo restando l'espletamento delle lezioni teoriche e pratiche affidategli - coordina e valuta il tirocinio. Quest'ultimo è anche responsabile dell'organizzazione delle lezioni secondo l'orario scolastico e si occupa dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.
(3) Possono essere nominati docenti: