(1) L'interrogazione a risposta scritta consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta, se la presidenza del Consiglio o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere risoluzioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.
(2) Le interrogazioni sono rivolte per iscritto al/alla Presidente del Consiglio.
(3) L’interrogato/L’interrogata deve trasmettere entro trenta giorni una risposta scritta all’interrogante inviandone al contempo una copia al/alla Presidente del Consiglio.
(4) Il/La Presidente informa il Consiglio dell’avvenuta risposta.
(5) La Giunta ovvero il/la Presidente del Consiglio hanno l’obbligo di fornire completa e tempestiva risposta alle interrogazioni. Qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni, la relativa interrogazione è trattata con precedenza nel successivo spazio riservato alle interrogazioni su temi di attualità. Se in detto spazio devono essere trattate diverse interrogazioni ancora senza riposta, la trattazione avviene nell’ordine di presentazione. In questo caso il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità è aumentato del tempo necessario per esaminare le interrogazioni ancora senza risposta. Per le interrogazioni trattate con la modalità succitata nello spazio per le interrogazioni su temi di attualità, si applica la stessa procedura prevista dall’articolo 111 per le interrogazioni su temi di attualità. 134)