(1) La mozione di sfiducia al/alla Presidente della Provincia, alla Giunta o a singoli/singole componenti della stessa deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri/delle consigliere e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere motivata.
(2) La mozione di sfiducia nei confronti del/della Presidente della Provincia, iscritta quale punto istituzionale all’ordine del giorno del Consiglio, non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, e non può essere discussa dal Consiglio prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i 30 giorni successivi. Nel corso del dibattito ogni consigliere/consigliera può intervenire per un massimo di 10 minuti.
(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del/della presidente della Provincia comporta la decadenza dell'intera Giunta provinciale.
(4) Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'intera Giunta provinciale o della maggioranza dei/delle componenti della Giunta si considera proposta nei confronti del/della presidente della Provincia. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore/un'assessora comporta la decadenza di questo/questa dal mandato.
(5) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d’urgenza.