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c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 115 (Interventi e votazioni) 143)

(1) Nell’ambito del dibattito sulle mozioni e su eventuali emendamenti possono intervenire, nell’ordine, il presentatore/la presentatrice, i consiglieri/le consigliere nonché la Giunta provinciale e/o il/la Presidente del Consiglio.

(2) Al presentatore/Alla presentatrice di una mozione sono concessi 10 minuti per la lettura e/o illustrazione della stessa. Per i successivi interventi in sede di discussione ogni consigliere/consigliera diverso/diversa dal presentatore/dalla presentatrice dispone di un tempo massimo di 3 minuti. 144)

(3) Per la replica da parte della Giunta ovvero dell’Ufficio di presidenza è previsto un tempo massimo di 10 minuti.

(4) Al presentatore/Alla presentatrice sono concessi 5 minuti per la replica. Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.

(5) In caso di presentazione di emendamenti a mozioni, il presentatore/la presentatrice della mozione dichiara, intervenendo per un massimo di 5 minuti, se accetta l’inserimento degli emendamenti nella mozione. In caso di accettazione degli emendamenti, ciascun consigliere/ciascuna consigliera nonché un/una componente di Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio hanno diritto a un ulteriore intervento della durata di 3 minuti. Ciò non vale nel caso in cui l’emendamento sia stato presentato prima dell’inizio della trattazione della mozione. Gli emendamenti devono essere presentati in un’unica soluzione e la loro trattazione viene unificata. Prima della votazione il/la Presidente o un/una componente dell'Ufficio di presidenza dà lettura della versione definitiva della parte dispositiva della mozione su cui il Consiglio è chiamato a votare. 145)

(6) Il/La Presidente del Consiglio tiene l’evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate e informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

143)
L'art. 115 è stato prima modificato dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi dall'art. 18 e 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
144)
L'art. 115, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
145)
L'art. 115, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
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