(1) In ciascuna sessione di sedute del Consiglio, salvo nel caso previsto dall’articolo 111/bis, comma 1, è previsto uno spazio riservato alla trattazione di interrogazioni concernenti temi di attualità, che ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto di rivolgere al/alla Presidente del Consiglio, al/alla Presidente della Provincia e agli assessori/alle assessore.
(2) Le interrogazioni devono essere brevi e concise; devono limitarsi alla formulazione oggettiva delle domande e devono riferirsi a un unico fatto che abbia attinenza con la funzione pubblica dell’Ufficio di presidenza o della Giunta provinciale.
(3) Il testo dell’interrogazione deve pervenire alla segreteria del Consiglio dal 1° giorno della settimana successiva alla conclusione della sessione precedente e almeno due giorni lavorativi prima della sessione successiva. Esso viene trasmesso immediatamente ai soli interrogati/alle sole interrogate.
(4) Il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità non deve essere superiore per ciascuna sessione, salvo nel caso previsto dall’articolo 110, comma 5, a 120 minuti, fermo restando che viene in ogni caso terminata la trattazione di un’interrogazione iniziata prima dello scadere del tempo. Il/La Presidente può predisporre di prolungarne la durata previa consultazione con il collegio dei capigruppo/delle capogruppo.
(5) Durante tale tempo il/la Presidente pone in trattazione le interrogazioni seguendo il criterio della rigorosa alternanza fra i gruppi consiliari, i cui consiglieri/le cui consigliere hanno presentato delle interrogazioni, e il criterio cronologico di presentazione. In assenza dell’interrogante/della interrogante, l’interrogazione decade. Dopo la lettura dell’interrogazione, l’interrogato/l’interrogata dispone di 3 minuti per la risposta e l’interrogante di 2 minuti per la replica.
(6) In alternativa alla replica, l’interrogante/la interrogante può porre una domanda aggiuntiva. La domanda aggiuntiva non può essere suddivisa in sottodomande e deve risultare dalla risposta dell’interrogato/della interrogata. Per porre la domanda aggiuntiva e per la risposta alla stessa spetta, rispettivamente, un minuto di tempo.
(7) L’interrogato/L’interrogata provvede a rispondere per iscritto, entro 10 giorni dalla seduta, alle interrogazioni che non possono essere trattate per giustificato impedimento dell’interrogato/dell’interrogata o dell’interrogante o per motivi di tempo. Se l’interrogato/interrogata non rispetta il suddetto termine, il/la Presidente del Consiglio ne dà comunicazione formale al Consiglio nella successiva seduta consiliare. 136)
(8) Le interrogazioni su temi di attualità eccessivamente lunghe non vengono ammesse dal/dalla Presidente allo spazio a queste riservato, bensì trasmesse agli interessati/alle interessate per la risposta scritta.
(9) Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1, e all’articolo 113.