(1) Al personale inquadrato nei sotto indicati profili professionali, addetti ai servizi di manutenzione stradale, ed assunto in servizio successivamente all'entrata in vigore del C.C.I. 29.07.1999, è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 2002, un'indennità di servizio stradale nella seguente misura mensile lorda:
- per il personale inquadrato nel profilo professionale di cantoniere/cantoniera: 160 euro;
- per il personale inquadrato nel professionale di cantoniere specializzato/cantoniera specializzata: 110 euro.
(2) Al personale inquadrato nei profili professionali di cantoniere/cantoniera, addetto ai servizi di manutenzione stradale, già in servizio all'entrata in vigore del C.C.I. 29.07.1999, è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 2002, un'indennità di servizio stradale nella misura mensile lorda sotto indicata, tenuto conto della attuale posizione economica per classi o scatti:
- livello inferiore: euro 110;
- livello superiore, 0 a 4 scatti: euro 80;
- livello superiore, da 5 a 8 scatti: euro 60;
- livello superiore, da 9 a 12 scatti: euro 40;
- livello superiore, da 13 a 16 scatti: euro 20;
(3) Al personale inquadrato nei profili professionali di cantoniere specializzato/cantoniera specializzata, addetto ai servizi di manutenzione stradale, già in servizio all'entrata in vigore del C.C.I. 29.07.1999, è corrisposta, con decorrenza 1° gennaio 2002, un'indennità di servizio stradale nella misura mensile lorda sotto indicata, tenuto conto della attuale posizione economica per classi o scatti:
- livello inferiore: euro 90
- livello superiore, da 0 a 4 scatti: euro 65
- livello superiore, da 5 a 8 scatti: euro 50
- livello superiore, da 9 a 12 scatti: euro 35
- livello superiore, da 13 a 16 scatti: euro 20
(4) Il trattamento economico livelli, classi e scatti, compresa l'indennità di servizio stradale, retribuisce:
- le particolari situazioni di disagio e di rischio connesse con l'espletamento del servizio stradale, in particolare la continua presenza sulle strade pubbliche;
- i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse con l'espletamento del servizio stradale, comprese le connesse funzioni di polizia stradale;
- l'attività di formazione professionale permanente;
- l'obbligo di portare l'abbigliamento di servizio e di protezione;
- l'onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio (interventi per la protezione civile).
(5) L'indennità di servizio stradale di cui ai commi 1, 2 e 3 non subisce alcuna riduzione in seguito alla progressione economica per classi e scatti.29)